STATUTO
(aggiornato con le decisioni dei soci adottate
nelle assemblee del 4 novembre 2005 e del 12 febbraio 2007 - Notaio Nicola Atlante
e con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2006)
 
 
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

ART. 1
E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "LAZIO FAMILY S.r.l.".

ART. 2
La società ha sede in Roma.
L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all'estero.

ART. 3
La Società ha per oggetto le seguenti attività:
  • l’esercizio, in proprio o per conto terzi, di attività sportive di qualunque genere, sia di carattere dilettantistico che professionistico, a carattere nazionale e internazionale;
  • l’esercizio, in proprio o per conto terzi, di attività e servizi di distribuzione e diffusione di dati o prodotti commerciali relativi ad attività sportive di qualunque genere; 
  • la prestazione di servizi per la promozione eed il supporto alle vendite di aziende clienti e, in generale, per attività di marketing;
  • l’organizzazione e/o la sponsorizzazione di eventi, convegni o corsi di formazione aventi ad oggetto le attività sportive e il mondo dello sport in generale nonché iniziative aventi finalità sociali.

La Società potrà svolgere tutte quelle attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, inclusa l’attività editoriale (con espressa esclusione dei quotidiani) che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni – anche di minoranza – in altre società, anche quotate, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, nonché concedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.
Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 4
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030.

ART. 5
Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

CAPITALE

ART. 6
Il capitale della società è di Euro 32.000 (trentaduemila) diviso in quote ai sensi di legge. 
Nota: l'Assemblea Straordinaria dei Soci riunitasi il 4 novembre 2005 ha deliberato l'aumento del capitale fino ad euro 80.000 (ottantamila) delegando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di concludere tale aumento anche in più volte entro il 30 giugno 2007..

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.
L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno consentito alla decisione ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.

TITOLI DI DEBITO

ART. 7
Ai sensi dell'art. 2483 c.c. la società, con delibera dell'Organo Amministrativo, può emettere titoli di debito che verranno offerti in sottoscrizione secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 2483 c.c..
L'Organo Amministrativo delibererà a maggioranza semplice dei suoi componenti, stabilendo le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.
La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.
I titoli non potranno avere durata inferiore a trenta mesi nè superiore a dieci anni. Daranno diritto al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi.
Salvo espresso divieto di legge, il rimborso del capitale e la misura degli interessi possono essere indicizzati e sia l'emissione che il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale possono essere eseguiti anche con valute diverse dall'euro. Gli interessi potranno essere corrisposti con cadenza periodica, anche inferiore all'anno, ovvero in unica soluzione alla scadenza del prestito. Potrà, altresì, essere prevista l'emissione di titoli con rimborso a rata costante e, conseguentemente, con interessi e durata variabile.
Dalla decisione di emissione dei titoli di debito devono obbligatoriamente risultare, anche per allegato:

  • la situazione patrimoniale ed economica di riferimento;
  • l'indicazione della somma richiesta e le caratteristiche dei titoli da emettersi;
  • il regolamento dei titoli;
  • le modalità e gli eventuali vincoli di circolazione;
  • le eventuali garanzie che assistono i titoli;
  • le eventuali garanzie richieste dal primo prenditore.
    Il regolamento del prestito dovrà disciplinare, unitamente alle caratteristiche dei titoli di debito, anche:
  • la possibilità e le modalità di rimborso anticipato;
  • la possibilità di riunire in assemblea i possessori dei titoli di debito in circolazione;
  • gli elementi e le condizioni del prestito per l'eventuale cambiamento dei quali deve essere acquisito il parere favorevole dell'assemblea dei possessori.

CONFERIMENTI - ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI DIRITTI A SOCI

ART. 8
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, azioni o strumenti finanziari emessi da società quotate in mercati regolamentati, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.
Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.
Ai soci firmatari dell'atto costitutivo della società ed a coloro che diverranno soci della società entro il 20 dicembre 2005 sottoscrivendo una quota di capitale non inferiore ad Euro 5.000 (cinquemila) (cd. "soci fondatori") è prevista ai sensi dell'art. 2468, 3° comma C.C. l'attribuzione del diritto di nominare l'amministratore unico ovvero in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione o di più Amministratori la maggioranza degli amministratori stessi con decisione adottata a maggioranza dei "soci fondatori" calcolata per teste.
Salva l'applicazione dell'art. 2473, 1° comma C.C., tali "particolari diritti" possono essere modificati solo con il consenso unanime dei suindicati "soci fondatori".
I diritti amministrativi qui riconosciuti sono attribuiti ai suddetti soci personalmente e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 9
Le quote sono liberamente trasferibili tra soci.
Il socio che intende trasferire a terzi non soci per atto tra vivi, in tutto o in parte, la propria quota dovrà preventivamente offrirla per l'acquisto agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.
Conseguentemente il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il prezzo e le condizioni di vendita, all’organo amministrativo che ne darà comunicazione nelle forme ritenute più opportune a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci i quali potranno esercitare il loro diritto, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione dandone informativa scritta al venditore.
In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei soci, le quote a lui riservate potranno essere acquistate dagli altri soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta anteriormente all'esercizio del diritto di prelazione.
La prelazione dovrà necessariamente essere esercitata per la totalità della quota offerta in vendita.
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte.

RECESSO

ART. 10
Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo entro trenta giorni dal giorno in cui:

  • è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
  • il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.
Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di
ricezione della comunicazione presso la sede sociale.
Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

ART. 11
I soci decidono su tutte la materie assegnate dalla legge alla loro competenza.
I soci possono esprimere le loro decisioni anche mediante consultazione scritta, sempre che la legge non richieda una deliberazione assembleare.

ART. 12
La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un’adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l’esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della proposta per trasmettere presso la sede sociale la risposta.
La proposta di decisione è approvata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

ART. 13
Nei casi previsti dalla legge o in caso di apposita delibera dell’organo amministrativo, le decisioni dei soci devono essere prese mediante deliberazione assembleare.
L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.
Nell'avviso di convocazione, redatto su qualsiasi supporto (cartaceo e magnetico), da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, posta elettronica o messaggio SMS ai soci nel domicilio o al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci e da essi ufficialmente dichiarato, almeno otto giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.
Le stesse modalità valgono per l'eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
Per la regolare costituzione dell'assemblea e per le deliberazioni della stessa si applicano le norme di legge.

ART. 14
Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci.
E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In tal caso dovrà essere consentito:

  • al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
  • al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
  • al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

AMMINISTRAZIONE

ART. 15
La società è amministrata da un amministratore unico, anche non socio, o da più amministratori, anche non soci, in numero non superiore a nove, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.
Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, ovvero per un periodo determinato fissato al tempo della loro nomina e sono rieleggibili.
Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:
a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale;
b) se l'amministrazione sia affidata disgiuntamente ovvero congiuntamente; in tali casi si applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonchè le decisioni di aumento del capitale, ove tale competenza sia attribuita dallo statuto agli amministratori, sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo che, qualora sia composto da più membri, dovrà decidere nel rispetto
del metodo collegiale.

ART. 16
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla sua nomina, ove non abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

ART. 17
Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta che lo giudichi opportuno, oppure ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci, se nominati.
Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonchè l'ordine del giorno in discussione.
E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.
In tal caso dovrà essere consentito:

  • al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
  • al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
  • al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Il Presidente può altresì stabilire che le decisioni siano adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo modalità che saranno da lui stesso stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione presa.

ART. 18
L’organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano ai soci.

ART. 19
Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte le proprie attribuzioni a Consiglieri Delegati, determinandone i limiti della delega.
Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico hanno pure facoltà di nominare o revocare Direttori Generali, Direttori e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare mandatari per determinati atti o categorie di atti.

ART. 20
La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico, i quali potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.
Agli Amministratori Delegati ovvero ai componenti dell'Organo amministrativo cui siano attribuiti poteri di amministrazione in via disgiunta spettano la rappresentanza legale e la firma sociale nei limiti dei poteri a ciascuno attribuiti.

ART. 21
I soci potranno decidere di attribuire un compenso agli amministratori che potrà essere determinato in misura fissa o nella forma di partecipazione agli utili.
Gli amministratori avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione del loro mandato.
Può essere prevista a favore degli amministratori un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, la cui definizione è demandata all'assemblea.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ART. 22
Ricorrendone i presupposti di legge l'assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale, che in tali casi svolge il controllo contabile, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e alla designazione del Presidente, tutti muniti dei requisiti di legge.
I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.
I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile. Sono in ogni caso  
consentite le riunioni mediante mezzi di telecomunicazione.

ESERCIZI SOCIALI BILANCIO E UTILI

ART. 23
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge in materia.
Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c.

ART. 24

Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, per almeno il 5% (cinque per cento) per scopi di beneficenza a favore di organizzazioni scelte in base a decisione dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione e per il resto saranno ripartiti secondo la decisione dei soci che approva il bilancio.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 25
La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.
In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 26
La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.
La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 27
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

COMUNICAZIONI

ART. 28
Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telegramma, telefax, messaggio SMS o per invio di posta elettronica con conferma di ricezione ai corrispondenti indirizzi e numeri telefonici dei soci quali risultanti dal libro soci e da essi espressamente indicati ed ufficialmente depositati presso la sede sociale.
Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore ed ai liquidatori devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo risultante agli atti della società.

RINVIO

ART. 29
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.